Il tribunale del riesame di Potenza “non ha individuato elementi indiziari dai quali desumere che Pittella abbia fatto sorgere” o “rafforzato il proposito criminoso nei coindagati”; non è motivato nell’ordinanza il pericolo di inquinamento delle prove e quanto al pericolo di reiterazione, basato sulla possibilità di ricoprire nuovi incarichi, il giudice non può spingersi fino a “ritenere adeguata una misura cautelare per comprimere l’esercizio del diritto costituzionale di elettorato passivo”. Lo scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con la quale, il 26 novembre, ha accolto il ricorso del presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella contro le esigenze cautelari emesse a suo carico nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana, accogliendo il ricorso presentato dal professor Franco Coppi e dall’avvocato Donatello Cimadomo.

 

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