‘Prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via.’ Questo l’oggetto dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Potenza Dario De Luca. Il provvedimento prevede che a decorrere dal 15 luglio 2018 e sino al 31 marzo 2019, è fatto divieto a chiunque in: Via della Siderurgica – Via dell’Elettronica – Via della Chimica – Via della Fisica – Rione Bucaletto – Parco Montereale – Villa Comunale di Santa Maria – sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze soggette a pubblico passaggio e facilmente accessibili dalla pubblica via:

1) di arrestarsi o di fermarsi, a piedi o con veicoli, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano prolungatamente sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze con atteggiamenti coerenti al fine di offrire prestazioni di meretricio, allo scopo di contrattare prestazioni sessuali, ma anche di intrattenersi per chiedere informazioni o per concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo;

2) di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità comportamentali che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio;

3) di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l’accesso.

Il Sindaco dispone, tra l’altro, che:

1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125, visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 16.11.2017, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;

2) che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

3) che, in alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita per la violazione di cui al punto 2) della presente ordinanza, in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;