“Tutte le Ditte impegnate nelle operazioni di potatura e sfalcio in ambito urbano e rurale e i cittadini interessati alle operazioni di pulitura di giardini e aree verdi, che sul territorio comunale, dal 30 settembre 2017 al 30 giugno 2018, è consentita la combustione controllata in loco di materiale vegetale, agricolo e forestale (paglia, sfalci, ramaglie, residui di potature e ogni altro simile materiale non pericoloso) proveniente dalla manutenzione di orti, giardini e dalle attività svolte dalle imprese agricole”: questa la parte iniziale del provvedimento del Sindaco, che prosegue disponendo:

“1. che le operazioni combustione controllata in loco (dall’accensione allo spegnimento dei fuochi) si svolgano, nelle giornate lavorative prive di vento, entro i seguenti orari:

– dal sorgere del sole e fino alle 10.00,

– dalle ore 17.00 e fino al tramonto;

2. che la combustione controllata in loco sia effettuata in piccoli cumuli di quantità non superiore a tre metri-steri per ettaro al giorno (specificando che un metro-stero corrisponde a una catasta delle dimensioni di 1 mt x 1 mt x 1 un mt);

3. che la combustione controllata in loco sia effettuata a distanze non inferiori alle seguenti:

– almeno mt 20.00 da edifici di terzi e da strade comunali o provinciali;

– almeno mt 50.00 da ferrovie e vie di grande comunicazione;

– almeno mt 100.00 da foreste e macchie boscate.

4. che la combustione controllata in loco dei residui vegetali sia condotta con diligenza e precauzione, predisponendo ad esempio una pompa per l’immediato spegnimento in caso di necessità, o circoscrivendo ed isolando il sito con mezzi utili a evitare il propagarsi del fuoco;

5. che il fuoco sia immediatamente spento qualora dopo l’accensione sopravvengano situazioni ambientali di rischio, o condizioni meteorologiche non favorevoli che possano facilitare la propagazione delle fiamme;

6. che durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento, sia assicurata costante vigilanza da parte del produttore, o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, con espresso divieto di abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

7. che le ceneri derivanti dalla combustione controllata in loco siano recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;

8. che qualora non sia possibile ottemperare ai precedenti punti 1. 2. 3. l’attività di combustione controllata in loco sia preceduta da una comunicazione da inoltrare almeno 48 ore prima al Comune e al Comando Regione Carabinieri Forestali Basilicata Gruppo di Potenza, per le determinazioni del caso.”.

La vigilanza è affidata alla Polizia Locale. Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi eventualmente dichiarati dalla Regione Basilicata, la combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali sarà comunque vietata.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, vietare o differire la combustione controllata in loco, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, nei casi in cui si renda necessaria una programmazione delle operazioni, o per particolari condizioni ed esigenze locali. L’inosservanza delle disposizioni previste dal presente atto (fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a € 500 euro.